Contro i ricettatori de' banditi
Per parte e comandamento del Magn. e Generoso conte Lud. Ariosto ducal generale Commissario in Garfagnana, per questa publica presente grida si notifica a ciascuno uomo particolare di che grado o condizione si voglia essere o sia, che non ardisca per modo alcuno di ricettare nè di dì nè di notte, nè dar mangiare nè bere, nè aiuto nè favore in modo alcuno che si possa dire nè imaginare ad alcun bandito dello Stato dell'Ill. Sig. Duca nostro, nè con detti banditi andare in compagnia, nè menarli seco, nè parlar nè stare, nè scrivere nè tôr lettere, nè praticare in alcun modo con essi, sotto pena di ducati cinquanta per ogni volta, e [310] per ciascun bandito, da essere applicata per li due terzi alla Camera Ducale, e l'altro terzo all'accusatore, al quale con un testimonio degno di fede e con il suo giuramento s'abbia da dar fede: e chi non averà modo di pagare la detta pena, gli sia commutata in quattro tratti di corda, e sia obbligato ognuno particolarmente subito che vederà alcun bandito di andare con prestezza alla chiesa più prossima, e di sonar la campana a martello, e sia obbligato ogni Comune, ed ognuno particolarmente di detto Comune che sia atto a portar armi e verisimilmente possa udire detta campana, di pigliar subito le sue armi, e seguitar detti banditi, e pigliarli o ammazzarli, e pigliandoli condurli in le forze dell'officio ordinario, ovvero del Commissario: e chi mancherà di eseguire questo cascherà in la pena di ducati venticinque, da essere applicati alla Ducal Camera per li due terzi, e l'altro terzo all'accusatore, da essere pagati senza dilazione e termine alcuno; e se alcuna persona non averà modo di pagare, se gli commuterà questa pena in tre tratti di corda, da esserli data subito, senz'altra remissione.
Die 27 feb. 1522.
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