Sul doversi vendere il pane nelle botteghe,
nè portarlo dietro a' viandanti
Da parte ecc. Si fa intendere ad ogni persona che voglia far pan da vendere, che non abbia a tener fora nè a venderlo in altro loco che veramente drento dalle porte della terra ovvero su la calcinaria a loco deputato, e nessuno ardisca di partirsi dalla sua bottega o dal suo banchetto con pane per andar drieto a' viandanti per vendere, sotto pena di perder tutto il pane che si troverà aver fora di loco concesso, ed essere condennato 10 scudi per volta, da essere applicata la metà, della pena all'inventore, e l'altra metà da esser data per limosina ecc.
Die 20 iunij 1523.
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