CAPITOLO III.

Politia ecclesiastica di queste nostre province per tutto il duodecimo secolo, insino al Regno de' Svevi.

Lo Stato ecclesiastico si vide in questo secolo in un maggior splendore e floridezza. I Pontefici romani innalzati sopra tutti i Re della terra stendevano la lor mano in ogni Regno e provincia: ed i Re istessi rendevansi a sommo favore dichiararsi loro ligi, e rendere i loro Regni tributari alla Sede Appostolica. Stabilirono in questo secolo la loro sovranità in Roma, e la lor independenza dall'Imperadore; e fecero valere la lor pretensione di concedere la Corona imperiale. Roma erasi renduta la Reggia universale, dove si riportavano non solo tutti gli affari delle Chiese di Europa, ma ancora i più rilevanti interessi delle Corone di quella, dipendendo i Principi con gran sommessione da' cenni de' romani Pontefici; e sotto Innocenzio III il Ponteficato si vide nella sua maggior grandezza. I Concilj per la maggior parte erano convocati da essi, ovvero da' loro Legati, dove vi stabilivano regolamenti, che giudicavano più confacenti per la loro grandezza; ed a' Vescovi niente altro era rimaso, che di prestarvi il loro consenso. Le appellazioni di tutte le sorte di cause e d'ogni sorta di persone erano divenute tanto frequenti, che non v'era affare alcuno, che subito non fosse portato a Roma. I Papi s'aveano appropriata gran parte nel conferire i Vescovadi, perch'erano Giudici della validità dell'elezioni, ancorchè queste si fossero lasciate al clero, e le ordinazioni ai Metropolitani. A questo fine si proccurò innalzare la dignità de' Cardinali, elevandogli a tal grado, che furono considerati, non solo superiori a' Vescovi, ma eziandio a' Patriarchi ed a' Primati; e sopra tutto ristringendo ad essi il potere d'eleggere il Papa. Per mostrare maggiormente la loro sterminata potenza, e ricavarne insieme profitto, non vi era cosa, che ricorrendosi in Roma, con facilità non si dispensasse, onde la disciplina ecclesiastica venne ad indebolirsi; ciocchè mosse S. Bernardo a declamare contro l'abuso di queste dispense, come uno de' gran disordini introdotti nella Chiesa.

Ma quello che sopra ogni altro rendè il Ponteficato sublime, si fu perchè non accadeva contesa fra' Principi d'Europa, nè controversia d'ampj Stati e di grandi preminenze, che non si ricorreva a Roma, con sottoporsi i litiganti alla decisione del Pontefice, di che ne possono essere ben chiari documenti le tante epistole, e le tante decretali d'Innocenzio III. I Re di Inghilterra, que' di Francia e di Spagna rispettavano quella Sede con profondo ossequio: ed i nostri Re normanni sopra tutti gli altri erano loro ossequiosissimi. Gli affari più grandi de' loro Stati si maneggiavano da' Prelati. Si è veduto che ne' Reami di Puglia e di Sicilia, gli Arcivescovi di Palermo, di Salerno, di Messina, di Catania, e tante altre persone ecclesiastiche trattavano i maggiori, e più rilevanti interessi della Corona. L'ambascerie più cospicue ad essi erano appoggiate; e la Casa regale si reggeva da loro. Essi erano del Consiglio regale, e nelle deliberazioni più serie e gravi si ricercavano i loro pareri.

Le maggiori loro occupazioni non erano perciò più per lo governo spirituale delle loro Chiese, ma tutti i loro pensieri erano negli affari di Stato, ed indirizzati ad ingrandire le loro Chiese di giurisdizione, di prerogative e d'onori, e sopra tutto di beni temporali.

Crebbe perciò, per lo favore de' Principi, la loro conoscenza nelle cause; poich'essendo i Vescovi per lo più assunti per Consiglieri del Re, fu cagione di accrescere in immenso l'autorità del Foro episcopale; ed abbiam noi veduto, che l'Arcivescovo di Palermo ottenne dal Re Guglielmo di potere i Giudici ecclesiastici conoscere del delitto d'adulterio e l'Imperadrice Costanza, Regina di Sicilia, drizzò un editto ai Conti, Giustizieri, Baroni, Camerarj ed a' Baglivi della diocesi del Vescovo di Penne, nel quale espressamente proibisce loro di procedere ne' delitti d'adulterio, ma che lascino procedere in quelli la Giustizia ecclesiastica; e quando accadesse che negli adulterii, si fosse usata violenza, il Giudice ecclesiastico conoscerà dell'adulterio, ed il Magistrato secolare della violenza, siccome si legge nell'editto dato in Palermo l'anno 1197, e rapportato dall'Ughello nella sua Italia sacra. A questo s'aggiunse, che gli Ecclesiastici, come quelli che meglio de' laici s'intendevano di lettere, erano riputati migliori, e più sufficienti ad amministrar giustizia, onde con facilità s'inducevano ad avergli per Giudici, e di vantaggio, non potendo la Chiesa condennare a pena di sangue, nè anche all'ammenda, ciascuno, per essere più dolcemente trattato, non solo non sfuggiva, ma desiderava sottoporsi al giudicio di quella. Ma sopra ogni altro si accrebbe la loro conoscenza, perchè i Re e i Signori temporali, ed i loro Giudici non badavan molto allora a mantenere la lor giurisdizione nelle cause, le quali non erano lucrative, e di gran rendita per essi, com'è oggi, ma più tosto eran loro di peso, perchè le loro cariche erano esercitate gratuitamente, e senza poter dalle Parti esigere emolumento alcuno. Ed oltre a ciò quando s'entrava in contenzione di giurisdizione con gli Ecclesiastici, le scomuniche fulminavano, di che eravi presso di noi vestigio, che tutte le domeniche ne' sermoni delle Messe parrocchiali si scomunicavano coloro, che impedivano la giurisdizione della Chiesa.

Questo accrescimento dell'autorità del Foro episcopale, e l'applicazione de' Vescovi in cose maggiori e più rilevanti, fece che quando prima per ufficio caritatevole erano essi impiegati per via d'amicabile composizione a decidere i piati tra' Fedeli, e vennero poi ad acquistare per privilegio de' Principi la giurisdizione, esercitando da se stessi la giustizia a' litiganti: finalmente se n'esentarono in tutto, e cominciarono a crear Ufficiali per amministrarla; onde eressero Tribunali con particolari Giudici, ed in decorso di tempo a crear anch'essi Notaj, che avessero il pensiero, e la cura degli atti e de' processi. Quindi sgravandosi ancora del peso d'insegnare i misterj della nostra fede, stabilirono Professori di teologia per insegnare nelle Chiese cattedrali la teologia, e tenendo a vile gli esercizj delle cose sacre, tutta la loro applicazione era nelle cose del secolo, e negli affari politici e di Stato. Da ciò nacque, che bisognò provvedere il Foro episcopale d'un nuovo Corpo di leggi ecclesiastiche, onde surse il decreto di Graziano, per istabilir meglio la giustizia ecclesiastica, e la grandezza Pontificia.

§ I. Nuove collezioni de' canoni, e del decreto di Graziano.

Le raccolte, che si fecero nel precedente secolo, furono delle prime dove i canoni si videro distribuiti per via di materie; ma quasi tutte furon contaminate dalle varie cose suppositizie d'Isidoro, che in quelle furono inserite. Burcardo Vescovo di Vormes ne distese una divisa in venti libri, che intitolò Magnum Canonum Volumen . Ad Anselmo Vescovo di Lucca se ne attribuisce un'altra; ma quantunque porti il suo nome, si vede altri esserne stato l'Autore, poichè vi sono racchiusi alcuni decreti d'Urbano II, e d'altri Pontefici suoi successori, li quali vissero dopo Anselmo. Ve n'è un'altra di Adiodato Cardinale del titolo di S. Eudossia fatta intorno l'anno 1087 per comandamento di Vittore III. L'altra del Prete Gregorio, intitolata Policarpus; siccome quella di Bernardo di Pavia, che s'intitola Populetum, non han mai veduta la luce del Mondo, ma manuscritte si conservano nella Biblioteca Vaticana. Ma quella che compilò Ivone di Sciartres nel fine del precedente secolo, oscurò tutte l'altre. Egli la divise in diciassette parti, e l'intitolò Decretum. Dell'altra intitolata Pannomia ovvero Panormia attribuita al medesimo Ivone, sono alcuni, che ne fanno autore Ugone catalano. Queste Collezioni erano a quei tempi le più rinomate, e delle quali valevansi le nostre Chiese, insino che surgesse quella cotanto famosa di Graziano, che tolse lo splendore a tutte l'altre, e che ricevuta con applauso da' Canonisti, meritò d'essere insegnata nelle pubbliche Scuole, ed in poco tempo ebbe tanti Commentatori, che fu riputata la principal parte della ragion canonica.

Graziano fu un Monaco dell'Ordine di S. Benedetto, il quale nel Ponteficato d'Alessandro III insegnò teologia in Bologna. E' nacque in Chiusi città della Toscana, e fu fama che fosse procreato d'adulterio insieme con Pietro Lombardo chiamato il Maestro delle sentenze, e con Pietro Comestore Scrittore dell'Istoria Scolastica, creduti suoi fratelli; narrasi ancora, che la loro comune madre non potè mai ridursi ad aver pentimento degli adulterj commessi quando gli generò, dicendo esserne ben paga, per aver dato al Mondo tre preclari e grandi uomini; e corretta dal suo Confessore, non potè ridurla, imponendole alla fine, che almeno si pentisse di questo suo non potersi pentire. Ma Guido Pancirolo rifiutò come favole questi racconti, massimamente, perchè non fu una la patria di coloro, essendo Graziano di Chiusi, Pietro Lombardo di Novara, e 'l Comestore fu Franzese.

Compilò egli questa Raccolta in Bologna nel monastero di S. Felice intorno l'anno 1151 nel Ponteficato d'Eugenio III, e l'intitolò Concordia discordantium Canonum. La divise in tre parti. La prima contiene i principj, e ciò che riguarda il diritto canonico in generale, ed i diritti e ragioni delle persone ecclesiastiche, sotto il titolo di Distinzioni. La seconda, la decisione di diversi casi particolari, coll'occasione de' quali si risolvono molte quistioni; ed è intitolata le Cause. La terza ha per titolo della Consecrazione perchè riguarda quanto appartiene al ministerio ecclesiastico, a' sacramenti, a' riti, alle ordinazioni, e consecrazioni. La presentò egli a Papa Eugenio, ma non costa, che ne avesse da costui ottenuta conferma alcuna: ma non perciò che da' Pontefici non si fosse con pubblica legge approvata, rimase ella senza autorità e vigore. Fu ricevuta con tanto applauso, che gl'istessi romani Pontefici se ne valsero, e tacitamente per innalzare la loro autorità, ed abbassare quella dell'Imperadore e degli altri Principi la promossero; quindi sotto Federico Barbarossa sursero i Decretisti di fazione Guelfa, i quali difendendo le ragioni del Papa, si opponevano a' Ghibellini. Ed ancor che quest'opera contenesse infiniti errori, fosse fatta senz'ordine, ed in una somma confusione, in guisa che fu d'uopo poi emendarla, nè bastò l'industria e la diligenza di tanti insigni Professori per poterla affatto pulire, con tutto ciò acquistò tanta autorità, che tirò a se tutti i Letterati, i maggiori Teologi di que' tempi ad impiegarvi i loro talenti in farvi glosse e commenti; e nel Foro ebbe gran peso la sua autorità nelle decisioni delle cause; tanto che Graziano era comunemente appellato il Maestro; e nell'Accademie il suo Decreto era pubblicamente insegnato, e coloro, che l'insegnavano erano decorati col titolo di Dottore, prendendo tal dignità per mezzo d'una bacchetta, onde si dissero Baccellieri . Accrebbe ancora la sua autorità la fama dell'Accademia di Bologna, la quale in que' tempi sopra tutte l'Accademie d'Italia e di Francia teneva il vanto; ed il gran numero de' Glossatori.

I primi furono Lorenzo da Crema, Vincenzo Castiglione di Milano gran Canonista, ed Ugone da Vercelli. Seguitarono le costoro vestigia Tancredi da Corneto Arcidiacono di Bologna, il quale intorno l'anno 1220 vi fece le chiose; Sinibaldo Fieschi, il quale innalzato al Ponteficato fu detto Innocenzio IV e Giovanni Semeca detto il Teutonico. Costui reformò tutte le chiose prima fatte ed aggiungendo le sue, fece al Decreto, ciò che Accursio fece alle Pandette . Sursero da poi infiniti altri Glossatori, Bernardo Bottone, Goffredo, Egidio da Bologna ed altri; fra' quali s'estolse Bartolomeo da Brescia discepolo di Vincenzo Castiglione, il quale intorno l'anno 1256 aggiunse le sue chiose a quelle di Giovanni Teutonico, le corresse, le riformò ed in gran parte le mutò. Quando Gregorio XIII ordinò l'emendazione del decreto di Graziano, i romani Espurgatori ebbero molto che fare, non solo in pulendo il corpo del decreto, ma anche per espurgarlo dagli infiniti spropositi ed assurdi, che questi Canonisti Glossatori v'aveano aggiunti; tanto che surse quel proverbio: Magnus Canonista, magnus Asinista .

Si credette a questi tempi, che il Decreto di Graziano bastasse per innalzare l'autorità pontificia al sommo dove potesse ascendere; ma in decorso di tempo, mutate le cose, questa compilazione non fu riputata sufficiente; onde al Decreto successe il Decretale, che poi anche non ha soddisfatto: ma secondo, che di tempo in tempo li Pontefici si sono andati avanzando in autorità, si sono formate nuove regole, onde ad emulazione del Corpo delle leggi civili, perchè si vedesse come, ed in qual maniera dentro un Imperio potesse fondarsene un altro, alle Pandette opposero il Decreto: al Codice, il Decretale: alle Novelle, il Sesto, le Clementine, e le Estravaganti; e perchè niente mancasse, Paolo IV comandò a Gio. Paolo Lancellotto che ad imitazione delle Istituzioni di Giustiniano compilasse anche le Istituzioni Canoniche, come fu fatto.

§. II. Elezione di Vescovi ed Abati.

Ebbe in questo secolo grande incremento la potestà de' Pontefici romani intorno alla creazione de' Vescovi ed Abati; ed ancorchè al Clero ed a' Monaci si lasciasse l'elezione, nè apertamente s'impedisse a' Principi il loro diritto che v'aveano per gli assensi; nulladimanco essendosi i Pontefici resi Giudici della validità d'ogni elezione, inventò la Corte romana altri modi, co' quali spesse volte la collazione de' Vescovadi e Badie si tirassero a Roma. Furono stabilite perciò molte condizioni da dover'essere necessariamente osservate prima di venirsi all'elezione; altre nella celebrazione di essa; ed infinite qualità erano ricercate nella persona dell'eletto; aggiungendo che quando alcuna di quelle non fosse osservata; gli elettori fossero privati allora della potestà d'eleggere, la quale si devolvesse a Roma. Accadeva perciò e per diversi altri rispetti e cagioni, che sovente nascevano difficoltà sopra la validità dell'elezione; il perchè una delle parti appellava a Roma, dove per lo più si dava il torto ad ambedue; ed era l'elezione invalidata e tirata la collazione del Vescovado o Badia per quella volta a Roma.

Quando ancora si sapeva in Roma vacare qualche buon Vescovado o Badia, era spedita subito una Precettoria, ordinandosi in quella, che non si procedesse all'elezione senza saputa del Papa; e con onesto colore di aiutare o prevenire i disordini, che potessero occorrere, si mandava persona che assistesse e presedesse all'elezione, per opera della quale con diverse vie e maneggi, si faceva cader l'elezione in colui che dovea essere di maggior beneficio di Roma. Per queste cagioni poche elezioni di Vescovadi e Badie erano celebrate, che per alcuni di questi rispetti non fossero esaminate in Roma; onde i Pontefici romani quasi in tutte s'intromettevano, coprendosi ciò con onesto titolo di devoluzione per servizio pubblico: perchè gli elettori ordinari mancavano di quello, ch'era debito loro. Questi modi usati variamente secondo l'esigenza de' casi, non furono a questi tempi stabiliti in maniera, che avessero forza di legge, ma più tosto di consuetudini o di ragionevolezza; insino che Gregorio IX ridotti in un corpo tutti li rescritti, che servivano alla grandezza romana, ed esteso ad uso comune quello, che per un luogo particolare e forse in quel solo caso speziale era statuito, cacciò fuori il suo Decretale, che principiò di fondare e stabilire la Monarchia romana.

Questa medesima soprantendenza si pretese da' Pontefici romani esercitare nelle nostre Chiese e monasteri, e metter mano a quella parte che nell'elezioni s'apparteneva a' nostri Principi, e si tentò escludergli anche dall'assenso ricercato in quelle. Ma il Re Guglielmo I nella pace fatta con Papa Adriano, volle ciò pattuire con Capitolazione particolare, in vigor della quale, siccome altrove fu narrato, fu l'assenso del Re stabilito per necessario in tutte l'elezioni delle nostre Chiese, in guisa, che se l'eletto non fosse piaciuto al Re, o perchè fosse persona a lui odiosa e che per qualunque altra cagione non volesse assentire, non potesse quegli intronizzarsi e consecrarsi.

Ma non mancarono in Roma di dire, che quelle Capitolazioni accordate da Guglielmo con Adriano, fossero state estorte per violenza e colle armi alle mani; tanto che quando lor veniva in acconcio, abusandosi della bontà o debolezza di qualche Principe, sotto onesto colore di prevenire i disordini o che i nostri Re s'abusassero di questa facoltà, si facevano i Papi ben sentire, pretendendo di più, che riconoscendo tal prerogativa per beneficio e privilegio lor conceduto dalla Sede Appostolica, avvertissero a ben servirsene perchè altrimente sarebbe stata lor tolta. E nel Regno di Guglielmo il Buono, essendosi questo Principe valso di questa ragione nell'elezione del Vescovo d'Agrigento, pure incolparono quell'innocente Principe d'eccesso; ed oggi giorno si legge una epistola tra quelle di Pietro di Blois, dirizzata al Cappellano regio di Sicilia, dove dolendosi che nella Chiesa d'Agrigento, il Re, dissentendo il Capitolo, vi avea posto per Vescovo il fratello del Conte di Loritello, l'inculca, che per l'ufficio suo ammonisca il Re a non darlo a persona indegna.

Ma caduto il Regno di Sicilia in mano di femmina sotto la Reina Costanza, allora parve ad Innocenzio III tempo opportuno di alterare i patti accordati da Papa Adriano con Guglielmo I. Egli si dichiarò in prima, che non avrebbe conceduta l'investitura del Regno, se non si moderassero que' Capitoli, ed in effetto bisognò a Costanza di contentarlo, e nell'investitura che diede a lei ed al suo piccolo figliuolo Federico, ancorchè serbasse loro l'assenso, nulladimanco quasi lor impose necessità di darlo, sempre che ne fossero ricercati, e l'elezione si fosse canonicamente fatta.

Ma ciò non bastando ad Innocenzio, volle egli regolare e dar norma all'elezioni che dovean farsi in questi Regni, prescrivendo per un suo particolar Breve spedito a' 19 novembre dell'anno 1198 e drizzato a Costanza il modo da tenersi, il qual era che nella sede vacante il Capitolo denunzierà al Re la morte del Prelato, e congregatosi insieme procederà all'elezione di persona idonea, la quale eletta, la denunzieranno al Re, e ricercheranno da lui l'assenso; e prima che il Re non sarà ricercato dell'assenso, non s'intronizzi l'eletto, nè si canti la solennità delle laudi; nè avanti che dal Papa sarà confermato ardisca d'intromettersi nell'amministrazione. Consimile Breve inviò poi a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Prelati e Cleri delle Chiese del Regno, perchè stassero informati di quanto egli avea stabilito sopra l'elezioni con Costanza, il qual Breve si legge pure fra le epistole d'Innocenzio.

Morta Costanza nell'anno 1199 lasciando Federico suo figliuolo infante, ed il Regno sotto il Baliato di Innocenzio stesso, unendosi nella sua persona ambo le potestà papale e regia, dal suo cenno pendevano tutte l'elezioni; ma non per ciò nel tempo del suo Baliato fu pregiudicato all'assenso, perchè Innocenzio lo dava in tutte l'elezioni, spiegandosi che lo faceva vice regia, cioè come Balio, ch'era del fanciullo Re Federico, siccome si vede chiaro dalle sue epistole dirizzate al Capitolo e Canonici di Capua per l'elezione del lor Vescovo: al Capitolo di Reggio: al Capitolo di Penne e ad altri. E finchè Federico stette sotto il suo Baliato e quando ancor giovanetto cominciò egli ad amministrare e che fu in pace con Innocenzio, si continuò il medesimo istituto; anzi presso Rainaldo si legge un suo diploma dirizzato ad Innocenzio, ed istromentato a Messina nell'anno 1211 ove prescrive il modo dell'elezioni nell'istessa guisa appunto, che Innocenzio avea prescritto a Costanza. Oltre Rainaldo, è rapportato il Diploma suddetto anche da Lunig.

Ma adulto Federico e reso più accorto di quello, che avrebbero voluto i Pontefici romani, cominciò a conoscere l'alterazioni fatte da Innocenzio a' Concordati stabiliti tra Papa Adriano con Guglielmo I, e principiò a dolersi del torto fatto alle sue preminenze, e che Innocenzio trattando con una donna, come fu Costanza e nel tempo del suo Baliato, con un fanciullo, avea proccurato l'assenso ricercato di necessità in tutte l'elezioni, di ridurlo ad una cerimonia e che bastava che sol si ricercasse, perchè si dovesse dare, pretendendo di dover'egli conoscere le cause, che si allegavano di non assentire.

Gli eccessi così d'Innocenzio e molto più de' suoi successori in far valere queste loro pretensioni, come di Federico in pretendere il contrario, di poter negare l'assenso quando gli piaceva, ed a suo arbitrio rifiutar l'elezioni fatte, furono una delle cagioni, non meno de' contrasti ed acerbe contese che insorsero poi tra questo Principe e Gregorio, Onorio, Celestino e sopra tutti Innocenzio IV, successori d'Innocenzio, che di gravi disordini nelle nostre Chiese; poichè Federico abusandosi sovente di questa prerogativa, rifiutando l'elezioni fatte, non si rimaneva fin che finalmente non quelle cadessero sopra le persone da lui promosse. I Pontefici dall'altro canto declamavano contro tali abusi e con molta acerbità biasimavano Federico, che a modo suo voleva disporre delle Prelature del Regno, quando l'elezioni doveano esser libere e non forzate; ed alcuni resistendo apertamente a' desiderj del Re, s'opponevano con vigore e quindi accadeva, che le nostre Chiese venivano lungamente a vacare: altri Papi più arrischiati s'avanzavano, ad onta dell'Imperadore, d'annullare l'elezioni fatte a suo modo, ed a provedere essi, indipendentemente da lui le Chiese. Nel Ponteficato d'Innocenzio III, vacando la Chiesa di Policastro, Federico rifiutò tutte l'elezioni prima fatte, affinchè quella cadesse in persona di Giacomo suo Medico, siccome dagli elettori già stanchi ed importunati ottenne. Ma avutosi ricorso a Papa Innocenzio, questi dichiarò invalida l'elezione fatta in persona di Giacomo, e fece restar ferma la prima sortita in persona d'altri, scrivendo perciò sue lettere al Vescovo di Capaccio ed all'Abate della Cava, che così eseguissero. Papa Gregorio IX per queste istesse cagioni con molta acrimonia riprendeva l'Imperadore, e declamava con incessanti querele contro il medesimo. Ma con Onorio III le discordie sopra ciò maggiormente s'inasprirono; poichè vacando molte Chiese di queste province, che lungo tempo erano per tali contrasti rimase vedove, Federico volle in tutte le maniere provederle di Pastori; se ne offese il Papa e gli scrisse riprendendolo con molta acerbità ed acrimonia; ma l'Imperadore con pari vigore e fortezza disprezzò sue lettere; onde Onorio, senza tener conto di lui e del suo assenso provide egli le sedi vacanti: a Capua e Salerno, vi mandò per Arcivescovi, i Vescovi di Patti e di Famagosta: a Brindisi, l'Abate di S. Vincenzo a Vulturno: a Consa, il Priore di S. Maria della Nova di Roma: e ad Aversa, l'Arcidiacono d'Amalfi. Federico rifiutò costantemente i nuovi Prelati, non permise, che senza il suo assenso fossero intronizzati, e gl'impedì il possesso delle sedi loro assignate.

Quindi gli animi maggiormente s'inasprirono e proruppero poi in tanti eccessi e disordini, ed in così strani avvenimenti, che saranno ben ampio soggetto de' seguenti libri di quest'Istoria.

FINE DEL LIBRO DECIMOQUARTO.

STORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

Share on Twitter Share on Facebook