Prima di tutto, era necessario, per punire i Grandi delle loro continue offese contro i popolani, obbligarli a sodare, cosa che molti di essi avevano saputo, in onta alle leggi, evitare. Le pene per la maggior parte dei delitti erano pecuniarie, e chi non aveva sodato, facilmente poteva trovar modo di sfuggirle con una o un'altra scusa: ciò si voleva con gli Ordinamenti impedire. Essi richiamavano quindi in vigore le antiche leggi, già troppo spesso violate. «Ancora, per ischifare molti inganni, li quali per alquanti piú Grandi e nobili de la Cittade e del contado di Firenze, sono commessi cotidianamente intorno a' sodamenti li quali per loro si fanno o debbonsi fare, per la forma e secondo la forma del Costituto del Comune di Firenze, posto sotto la rubrica: De le securtadi che si debbono fare da' Grandi de la città di Firenze, e comincia quello capitolo: Acciò che la isfrenata specialmente de' Grandi, etc. proveduto e ordinato è, etc.» Tutti i Grandi, adunque, i quali erano già notati nel sopradetto Costituto, e dei quali si fece allora nuova lista, dovevano dai 15 ai 70 anni, senza eccezione, sodare per lire duemila, somma a cui vediamo generalmente ammontare le piú gravi pene pecuniarie, oltre la confisca di cui soleva allora farsi uso ed abuso. Se qualcuno di essi era dell'Arte, ciò non bastava ad esentarlo dall'obbligo del sodare; ad ottenere un tale vantaggio era necessario, che a tutta la famiglia, per una qualche ragione, anche per sola tolleranza, fosse stato concesso, durante cinque anni almeno, di non sodare, o che l'avessero dichiarata addirittura francata. In questi casi essa era ritenuta come davvero popolare, con tutti quanti i vantaggi che ne derivavano. Ai piú poveri si poteva dai Signori alleviare il sodamente, ma questo era ciò che dava poi occasione a parzialità ed a frodi. I sodamenti, continuava la legge, saranno fatti nel mese di gennaio, o al piú nel febbraio; se qualcuno si ricusa o ritarda in qualunque modo, verrà bandito, ed in sua vece saranno obbligati i parenti piú prossimi in linea maschile. Commettendosi il maleficio da chi non ha sodato, la pena ricadrà sui parenti. Se poi si tratta di pena capitale, ed il colpevole fugge, i parenti allora, invece delle duemila lire del sodamento, ne pagheranno tremila. Quando però fra questi parenti vi siano nimicizie di sangue, cesserà l'obbligo di sodare l'uno per l'altro. Ciò prova chiaro che, cessando la comunanza degl'interessi e l'alleanza delle passioni, la legge non richiedeva piú la responsabilità collettiva dei parenti o consorti, il che fa sempre meglio vedere quale era lo scopo cui essa mirava.
Solamente quando i membri delle consorterie agivano in comune, come se formassero davvero una persona sola, la legge, che voleva disfar le consorterie, dichiarava gli uni responsabili degli altri, ed obbligava l'un socio a sodare ed a pagare per l'altro. Ma è sempre una pena pecuniaria, ed anche questa tra certi limiti, quella che ricade sui parenti, perché essa sola è come imposta alla consorteria collettivamente. Ciò spiega che cosa significassero le parole del Compagni e del Villani, quando dicevano che, secondo gli Ordinamenti, «l'un consorto era tenuto per l'altro». E si vede come erroneamente, o almeno assai esageratamente le interpretasse il Machiavelli, quando disse in termini generali: «obbligavansi i consorti del reo alla medesima pena che quello»; e come s'ingannassero i moderni nel ripetere una interpretazione, che si trova contraddetta dagli Ordinamenti stessi, i quali altrimenti sarebbero in opposizione con la cultura dei tempi, e con i piú fondamentali principî d'ogni diritto. Ciò che essi fecero davvero contro i Grandi, si può ridurre a due punti principali: richiamare in vigore e rendere piú severe le leggi, che li escludevano dagli uffici, e li obbligavano a sodare ed a pagare l'uno per l'altro; aggravare le pene contro di loro, «raddoppiando le pene comuni diversamente», dice il Villani. Vediamo ora quali erano queste pene cosí aggravate.
Se un Grande, dicono gli Ordinamenti, uccide o fa uccidere un popolano, tanto il Grande come l'esecutore del delitto saranno dal Podestà condannati a morte; i loro beni disfatti e confiscati. Se fuggono, saranno condannati in contumacia, oltre la confisca; il mallevadore pagherà, nonostante, la somma per cui ha sodato, con diritto di rivalersene poi sui beni confiscati e disfatti del contumace. Tutti gli altri Grandi i quali, senza essere direttamente autori del maleficio, vi avevano preso parte, venivano condannati in lire duemila; non pagandole, si confiscavano loro i beni, e s'obbligavano i parenti o mallevadori a pagare. Quando si trattava invece d'una grave ferita, l'esecutore del delitto e colui che aveva istigato a commetterlo, venivano condannati in lire duemila. Ricusando di pagar la pena, era ad essi mozza la mano; sfuggendo alla giustizia, i loro beni venivano disfatti e confiscati, i mallevadori costretti a pagare, potendo al solito rivalersi sui beni confiscati. Scemando la gravità dell'offesa, scemava la pena. In ogni modo, i colpevoli avevano per cinque anni divieto da ogni pubblico ufficio. A provare il delitto, se si trattava di morte, bastavano il giuramento dell'offeso o del suo prossimo parente, e due testimonî di pubblica fama; non era cioè necessario che fossero testimonî oculari. Questa era la parte della legge che piú offendeva i Grandi. In generale essi si curavano poco della minaccia di pene anche severissime, sperando sempre di poterle sfuggire. Invece molto s'impensierivano, andavano anzi in furore, quando si provvedeva ai modi di eseguire rigorosamente le condanne. E tale era appunto il principale scopo, il carattere vero degli Ordinamenti. Tutto il giudizio da essi ordinato procedeva in modo sommario, quasi di legge stataria, dando molto peso alla voce pubblica, che in mezzo alle passioni dei partiti non era certo guida sicura. La stretta unione delle consorterie, aveva reso assai difficili, se non impossibili, i procedimenti legali. E quindi si ordinava che, commesso una volta il delitto, il Podestà dovesse, nel termine di cinque o al piú otto giorni, secondo la maggiore o minore gravità di esso, scoprirne l'autore, sotto pena, ove trascurasse, di perdere l'ufficio, e di 500 lire per le offese minori. Allora però doveva provvedere il Capitano, sotto minaccia delle medesime pene. Le botteghe si chiudevano, gli artigiani s'armavano, il Gonfaloniere vegliava, punendo chi non era pronto all'obbedienza. Quando invece il Podestà scopriva il reo, e si trattava d'omicidio, esso d'accordo col Gonfaloniere faceva, senza neppure aspettare il resultato del giudizio, sonare la campana a martello, e, radunati i mille uomini armati, andavano a disfar le case del colpevole. I capi delle Arti si tenevano pronti ad ogni chiamata del Capitano. Se si trattava invece di minori delitti, il disfacimento aveva luogo dopo il giudizio. Ed è qui da notare che questi disfacimenti non solevano mai arrivare ad una totale distruzione, giacchè Gonfaloniere e Podestà, massime pei delitti minori, si ponevano d'accordo sulle proporzioni che credevano darvi.
Erano minacciate pene assai severe cosí agli offesi che non denunziavano il maleficio, come a coloro che facevano false denunzie. Quando un popolano s'intrometteva nelle zuffe dei Grandi, e ne toccava, o quando si trattava di contese tra servitore e padrone, allora non avevano esecuzione gli Ordinamenti, ma tornava in vigore la legge comune. Seguivano altre disposizioni circa le ingiuste occupazioni, che i Grandi facevano dei beni dei popolani, gli ostacoli che ponevano alla riscossione delle loro rendite, e si determinavano le pene pecuniarie in 1000 o 500 lire, con le norme consuete. Al Grande condannato era vietato di fare accatto o colletta per trovare il danaro, giacché allora sarebbe stato piú facile far le vendette in comune, e poi sottoscriversi fra molti per pagare. E però il Grande che faceva l'accatto, veniva condannato in lire 500; quelli che andavano raccogliendo per lui il denaro, e quelli che lo davano, erano condannati in lire 100.
Non si concedeva appello di sorta contro i giudizi dati in forza degli Ordinamenti, perché questi erano superiori ad ogni statuto, e non potevano essere prorogati, né sospesi o alterati, sotto gravi pene, determinate nella Conclusione generale.