CAPITOLO V.

Alfonso riordina il Tribunal della regia Camera; e come si fosse riunito col Tribunale della regia Zecca retto da' M. Razionali.

Fra le molte virtù d'Alfonso non tralasciarono i nostri Scrittori notare un vizio, nel quale la stessa troppa sua liberalità e magnificenza lo fecero cadere. Egli donando profusamente ed innalzando pur troppo alcune famiglie, ridusse il regio Erario in angustie tali, sicchè gli fu duopo per supplire agli eccessivi doni e spese, pensare a nuove imposizioni e ad inventare altri gravosi mezzi per congregar tesori. Volse per tanto i suoi pensieri a riordinare il Tribunale della regia Camera, perchè i suoi Ministri stessero più accorti ed intenti a procacciar danari.

Questo Tribunale, non meno di quello della Gran Corte della Vicaria, lo compongono due Tribunali che prima divisi, poi col correr degli anni s'unirono e ne formarono un solo, dove si tratta del patrimonio del Re, nella maniera che oggi si vede. I M. Razionali, come fu da noi rapportato ne' precedenti libri di questa Istoria, formavan il lor Tribunale che si chiamava il Tribunal della Zecca, ed essi erano anche chiamati Razionali della Gran Corte. Qual fosse la loro autorità ed incombenza fu a bastanza da noi esposto altrove. Era una dignità assai onorevole, e per ciò veniva conferita per lo più a' Nobili, ed a' primi Giureconsulti di que' tempi. Fu alcun tempo, che i M. Razionali reggevano questo lor Tribunale nel castello di S. Salvatore a Mare, che ora diciamo il castello dell'Uovo, come si vide nel Regno di Carlo I d'Angiò; ed il di lor numero fu assai maggiore di quello che ora si vede. Sotto il Re Ladislao se ne contavano sino a sessantacinque; sotto Alfonso il di lor numero fu ridotto a trentasei, e poi nel 1585 non eran più che diciotto.

La Regina Giovanna I nel 1350 spedì loro ampissimo privilegio, che vien rapportato dal Reggente Capece Galeota; ma poi i Razionali di quello abusandosi, e volendo stender la loro giurisdizione nelle cause, le quali non eran della loro incombenza, narra il Sargente, che l'istessa Regina nell'anno 1370 ristrinse la loro autorità, proibendo loro d'impacciarsi nelle cose altrui, e di stender le mani più di quello che comportava il di lor posto.

Oltre a questo Tribunale, eravi sin da' tempi antichissimi l'altro, in cui parimente trattavasi del patrimonio regale, chiamato regia Camera ovvero regia Audientia, Curia Summaria, e finalmente nomossi la regia Camera della Summaria, nome che anche oggi ritiene. Era amministrato da' Magistrati, i quali prima erano chiamati Auditori (onde fu il Tribunale anche detto regia Audientia) e poi si dissero Presidenti della regia Camera.

Poichè gli Ufficiali di questi due Tribunali, per trattar d'un medesimo soggetto, riconoscevano un sol Capo, qual'era il G. Camerario o suo Luogotenente, e sovente doveansi assembrar insieme, divenne perciò più facile l'unione, e che di due si fosse fatto un sol Tribunale, e che le prerogative degli uni con facilità passassero agli altri.

La maniera colla quale questi Ufficiali trattavano gli affari del regal patrimonio, così nel Regno degli Angioini come degli Aragonesi, ce la descrive l'istesso Re Alfonso in un suo diploma rapportato dal Toppi, oltre il Surgente e gli altri Scrittori del Regno che lo seguirono. Tutti coloro che amministravano le ragioni fiscali ed esigevano le rendite regali, eran obbligati portare i conti in particolari quinterni nella Camera regia. Questi conti portati in Camera, doveansi vedere da' Presidenti e Razionali insieme aggiunti, ma sommariamente, cioè separar tosto le partite dubbie dalle liquide, e ciò che rimaneva di debito liquido, mandar subito in esecuzione l'esazione, onde si spedivan dal Gran Camerario e Presidenti lettere significatoriali dirette al Tesoriere ch'esigesse tosto da' debitori le somme in quelle significate. Le partite dubbie si rimettevano a' M. Razionali, affinchè pienamente le rivedessero, le discutessero, riassumessero i dubbj e finalmente le determinassero. Solamente quando occorrevan delle difficoltà intorno al dritto, le comunicavano a' Presidenti, i quali anche sommariamente doveano giudicarle: Hinc evenit (come ben a proposito scrisse il Surgente) ut Camera Summariae sit appellata, cum prius Audientia Rationum appellaretur.

Nel Regno del Re Ladislao cominciò ad introdursi, che i Presidenti, non meno che i Razionali dovessero anch'essi pienamente discutere e determinar i dubbj e spedir le quietanze. Ma Alfonso in questo suo diploma dato nel Castel Nuovo a' 23 novembre dell'anno 1450 comandò, che i conti riportati nella regia Camera si dovessero da' Presidenti non pur sommariamente, ma pienamente discutere, e finalmente terminare, senza che i M. Razionali s'intromettessero nella decisione, e determinazione di quelli; trasfondendo a' Presidenti tutta l'antica autorità che in ciò tenevano, e tutte le loro prerogative e preminenze, succedendo essi in luogo di coloro; onde avvenne, che poi solamente il di lor ministero si restringesse in riferire e proporre i dubbj ed aspettarne da' Presidenti la decisione. Quindi è nata la gran differenza, che ora si vede tra' M. Razionali antichi ed i moderni dei nostri tempi.

Prima a' M. Razionali s'apparteneva interamente la cura del regal patrimonio, ma poi Carlo I d'Angiò la commise alla Camera regia. Ed Alfonso innalzò poi sopra tutti gli altri Re questo Tribunale, poichè stese la sua cognizione a molte cause, che prima si appartenevano al Tribunale della G. Corte, o al sagro Consiglio. Ordinò, secondo che narra il Costanzo, che avesse cura non solo del patrimonio regale, ma che conoscesse delle cause feudali. Quindi avvenne, che imitando gli altri successori Re l'esempio d'Alfonso, favorissero tanto questo Tribunale, con estendere la sua giurisdizione in tutte le cause, ove il Fisco, attore o reo, v'avesse interesse; di conoscere delle Regalie, delle cause giurisdizionali quando si tocasse il suo interesse, dell'investiture de' Feudi, delle cause di successioni feudali, de' giuramenti di fedeltà e di ligio omaggio, de' relevj, di adoe, delle devoluzioni de' Feudi; de' padronati regj, delle dignità ecclesiastiche ed altri beneficj di collazione, o presentazione regia: d'aver la soprantendenza sopra tutti gli ufficj vendibili: la cura delle regie galee, de' regj castelli, delle torri, delle loro provvisioni così da bocca come da guerra, de' cannoni, della polvere, del nitro, e di tutto ciò che riguarda il provvedimento degli arredi militari: la soprantendenza dell'amministrazione dell'Università del Regno, delle tratte, de' dazj, delle gabelle e delle risulte del Cedulario. Conoscere de' conti di tutti i Ministri regj, della dogana, delle miniere, de' tesori, delle strade, de' ponti, de' passi: in breve di tutto ciò che tocca il suo regal patrimonio e sue ragioni fiscali.

Tenendo la conoscenza e giurisdizione sopra tutto ciò, quindi avvenne che soprastasse a molti altri Tribunali inferiori, i quali alla regia Camera sono perciò subordinati, come alli Tribunali dello Scrivano di Razione, del Tesoriere generale del Regno, della dogana grande e di tutte l'altre dogane del Regno: del Montiere maggiore: del Portolano di Napoli, e di tutti gli altri Portolani delle province, de' Vicesecreti, de' Fondachi del sale e di tutti gli altri del Regno; della regia zecca: delle monete, de' pesi e misure: dei Capitani della grassa: della custodia de' passi e dei Consulati delle nobili arti della seta e della lana. Conoscesse di tutti i Percettori, ovvero Tesorieri del Regno, de' Commessari proposti all'esazioni fiscali, de' Maestri di Camera, de' Segretari, delle regie Audienze, del Percettore della Gran Corte della Vicaria e del Segretario del Sagro Consiglio: soprastasse alli Tribunali dell'Arsenale, della regia cavallerizza, della gabella del vino, del giuoco; e ad infinite altre cose a ciò attenenti soprantendesse.

Angelo di Costanzo narra che avendo il Re Alfonso stesa cotanto la giurisdizione di questo Tribunale, avessegli perciò costituiti quattro Presidenti Legisti, o due Idioti ed un Capo, il qual fosse Luogotenente del Gran Camerario, e che il primo Luogotenente fosse stato Vinciguerra Lanario Gentiluomo di Majori, del quale s'era servito avanti in molte cose d'importanza. Ciò che non concorda co' cataloghi dei Luogotenenti e Presidenti che tessè il Toppi; poichè prima d'Alfonso era questo Tribunale governato dal Gran Camerario, ovvero dal suo Luogotenente che n'era Capo; e Vinciguerra Lanario vi fu Luogotenente molto tempo prima d'Alfonso. Il primo Luogotenente nel Regno d'Alfonso, si porta in quest'istesso anno della riforma di questo Tribunale 1450. Niccolò Antonio de' Monti patrizio di Capua che fu Luogotenente di Francesco d'Aquino Conte di Loreto Gran Camerario, il qual in niun conto volle assistere al Tribunale, pretendendo, che come persona illustre potesse servire per mezzo del Luogotenente suo sustituto, e l'ottenne; onde fu creato Luogotenente Niccolò Antonio, e da questo tempo in poi i Gran Camerarj non assisterono più nel Tribunale, ma i loro Luogotenenti, de' quali insino a' suoi tempi Niccolò Toppi tessè lungo catalogo; quindi in discorso di tempo, i Gran Camerarj non molto impacciandosi di questo Tribunale, avvenne che i Re creassero i Luogotenenti, ed a' Gran Camerarj non rimanesse se non questo nome vano senza funzione, e sol per titolo d'onore e di preminenza.

Il numero de' Presidenti, non meno che quello dei Consiglieri, fu sempre vario, ed erano parimenti amovibili ad arbitrio del Re, passando vicendevolmente gli uni nel Tribunale degli altri. Secondo che narra il Costanzo, in tempo d'Alfonso non eran più che quattro Togati e due Idioti; poi crebbe a meraviglia il di lor numero, tanto che nel 1495 si videro reggere questo Tribunale ventisei Presidenti tutti uomini insigni non men per nobiltà di sangue, che per lettere.

Questo eccesso fece pensare alla riforma; onde nel medesimo anno 1495, sotto Ferdinando II, fu riformato il Tribunale, e si lasciarono solamente cinque Presidenti, i quali in una Ruota, come costumavano i Consiglieri di S. Chiara s'univano. Ma in discorso di tempo, crescendo tuttavia nel Regno l'entrate regali, fu bisogno ampliar il numero, e per conseguenza non capendo in una Ruota, il Re Filippo II con sua carta de' 24 dicembre del 1596 drizzata al Conte d'Olivares Vicerè, ordinò che il Tribunale si dividesse in due sale, in ciascheduna delle quali assistessero tre Presidenti Togati ed uno Idiota, e il Luogotenente ora in una, ora in altra, secondo la maggior gravità ed occorrenza del negozio, vi soprastasse. Nè ciò bastò all'immensità degli affari del Tribunale; ma fu d'uopo che nel 1637, per la più pronta spedizione di quelli, il Conte di Monterey Vicerè aggiungesse la terza Ruota. Ora il di lor prefisso numero è di dodici, otto Togati, e quattro Idioti, i quali, toltane la dignità della toga, e d'astenersi al votare nel caso che s'abbia a decidere qualche punto di ragione, hanno le medesime prerogative che i Togati, e siedono dopo di questi. Filippo II, nel 1558, ne' privilegi conceduti alla città e Regno, dispose che de' Presidenti di Camera due parti fossero Nazionali; e la terza ad arbitrio del Re: ma nel Regno degli altri Austriaci s'è veduto sempre questo Tribunale essere stato governato da quattro Italiani, e quattro Spagnuoli; ed ancorchè i Presidenti Idioti fossero stati per lo più Nazionali, pure sovente se ne videro Spagnuoli. Ora per le novelle grazie, tre Togati ed uno Idiota sono rimasi ad arbitrio del Re.

Tiene questo tribunale un Avvocato fiscale, ed un Proccuratore che alla gran mole degli affari appena basta, tanto che il Tassone desiderava fin da' suoi tempi, che almeno fossero due Fiscali. Fu a' dì nostri ciò posto in effetto, ma da poi si ritornò ad uno, come ora si vede. Egli è vero, che in parte fu provveduto a questo difetto, per essersi con nuova provvisione aggiunto un Fiscale detto de' Conti, che chiamiamo di Cappa corta, il quale siede dopo l'Avvocato fiscale togato, e tien soldo di mille ducati. Teneva ancora questo Tribunale venti Razionali; ma ora il di lor numero è ristretto a quindici: dodici destinati per gli affari delle dodici province: due per lo regal patrimonio, ed uno per la dogana di Foggia; l'autorità de' quali, ancorchè sia molto diminuita, e per la maggior parte sia stata trasferita a' Presidenti, pure nella relazione e discussione de' Conti è grande. Sono non meno che i Presidenti e l'Avvocato e Proccuratore fiscale, creati dal Re, ed è lor facile l'ascendere da Razionali a Presidenti Idioti, ciocchè, siccome ci testimonia Toppi, si praticava ancora in tempo degli Aragonesi e di Carlo V, e godono tutte le prerogative, preminenze ed esenzioni, che tutti gli altri Ufficiali del Tribunale.

Tiene il suo Notajo, ovvero Segretario, che quantunque sia ufficio vendibile, nulladimanco la confirma pure dipende dal Re. Tiene tre Archivarj secondo i tre archivi che vi sono: quello della regia zecca, l'altro de' Quinternioni, ed il terzo del Gran Archivio, de' quali e delle loro preminenze il Toppi tessè lunghi discorsi e copiosi cataloghi.

Tiene parimente il Suggellatore, gl'Ingegnieri, che fanno le veci de' Tavolarj e quattro principali Mastrodatti, i quali han facoltà di creare otto Attuarj, due per ciascheduno, oltre dodici altri, che ne crea il Luogotenente, tutti nazionali: molti Scrivani ordinarj approvati con decreto del medesimo, precedenti debiti requisiti: moltissimi estraordinari e più portieri; sopra de' quali tutti il tribunale tiene la cognizione delle loro cause, così civili come criminali.

Ecco in qual'eminenza oggi sia questo Tribunale, arricchito di tanti privilegi e prerogative non meno da' Re aragonesi, che da' successori Principi austriaci, tanto che si è reso per se stesso Tribunal supremo, ed indipendente da qualunque altro per ciò che riguarda l'amministrazione del regal patrimonio. È assomigliato al Procurator di Cesare de' Romani. Ha la retrattazione, come il S. C. in guisa che non può dalle sue determinazioni appellarsi ad altro Tribunale, ma per via di reclamazione, egli stesso le rivede, non impedita l'esecuzione. Non meno che il Tribunal del S. C. da esso escono le decisioni, e gli arresti, ed i decreti generali che nel Regno han forza non inferiore alle leggi ed a' riti e costumanze degli altri Tribunali supremi. Quindi oltre i riti, gli arresti ed i decreti generali, de' quali abbastanza fu da noi discorso nel libro XII di quest'Istoria, tiene particolari Scrittori che compilarono le sue decisioni, come il Reggente Revertera, Ganaverro, Moles, Ageta ed altri. E nel Regno degli Aragonesi, prima che nel 1505 si fosse da' Spagnuoli eretto il Consiglio Collaterale, teneva questo Tribunale il secondo luogo dopo quello del S. C. di S. Chiara, da cui in ogni tempo ed in ogni luogo, fuor che in casa propria, dove i Presidenti siedono al lato destro ed i Consiglieri al sinistro, è stato sempre preceduto.

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