CAPITOLO VI.

Uffiziali della Corona divisi. Il Tribunale della Gran Corte stabilito in Napoli, e della Corte del Vicario.

Quindi nacque ancora, che quando a tempi de' Normanni e de' Svevi, essendo una la sede regia, gli Ufficiali della Corona erano i medesimi non meno in Sicilia che in Puglia; da questo tempo in poi ciascuno Regno ha avuti i suoi propri, nè quelli dell'uno si impacciavano dell'altro. Re Pietro creò i suoi per lo Regno di Sicilia, e Carlo ritenne gli antichi, che restrinsero la loro giurisdizione nel Regno solo di Puglia. Così avendo il Re d'Aragona creato Gran Giustiziere di quell'isola Alaimo di Lentino, che fu uno de' principali capi della congiura, vennero a farsi due Gran Corti, una in Sicilia, della quale era capo Alaimo; l'altra in Napoli, nella quale era Gran Giustiziere Luigi de' Monti: ond'è che Sicilia ritenga ancora questo Tribunale della Gran Corte, senz'altra giunta di Vicaria; poichè in quell'isola non vi fu la Corte del Vicario, come fu in Napoli, essendo questa stata istituita da Carlo I, quando lasciò il Principe di Salerno per Vicario del Regno, come diremo. Così nell'istesso tempo, che Re Pietro creò Giovanni di Procida Gran Cancelliere di Sicilia, noi avevamo l'altro in Napoli. Ruggiero di Loria fu Grand'Ammiraglio del Re Pietro, ed Errico di Mari del Re Carlo; e così di mano in mano degli altri Ufficiali.

Perciò Napoli ritiene oggi li suoi Ufficiali separati da quelli di Sicilia, siccome eziandio gli ritenne, ancorchè quella si fosse riunita poi sotto il Regno d'Alfonso I. Ciò che per questa divisione ne avanzò il Regno di Sicilia fu, che gli Aragonesi per aver sempre avversi i Pontefici romani, i quali volevano che il Regno si restituisse agli Angioini, non cercarono più ad essi investitura; onde a lungo andare quella del Regno di Sicilia si tolse, e rimase solo per lo Regno di Napoli.

Ma non perchè Napoli fosse per tanti gradi salita ad esser capo e metropoli del Regno di Puglia, è punto vero quel che il Munstero, Freccia, e 'l Summonte scrissero, che sin da questi tempi fosse questo Regno perciò chiamato il Regno di Napoli, e che Carlo I d'Angiò, Re di Napoli volle denominarsi; poichè tanto Carlo I quanto Carlo II suo figliuolo, e Roberto suo Nipote, e tutti gli altri suoi successori, non ostante la Bolla di Clemente IV, che chiamò questi Regni di Sicilia citra, et ultra Pharum, non vollero ne' loro diplomi mutar punto gli antichi titoli, e sempre vollero intitolarsi Rex Siciliae, Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae. Anzi per quest'istesso che la Sicilia era occupata dagli Aragonesi, affinchè non potesse dirsi di aver avuto animo d'abbandonarla, perciò s'intitolavano anch'essi, non meno che gli Aragonesi, Re di Sicilia. E l'essersi poi questo Regno detto di Napoli non più di Puglia, non accadde in questi tempi, ma molto tempo da poi; e ciò avvenne, quando di nuovo fu diviso dalla Sicilia sotto il Regno di Ferdinando I d'Aragona, figliuolo d'Alfonso e de' suoi successori, poichè questi Aragonesi non avendo altro Reame che quello di Napoli, nè potendo aver pretensione per quello di Sicilia, si dissero, o semplicemente Re di Napoli, ovvero di Sicilia citra Pharum. E nel Regno degli Angioini, gli Scrittori di questi tempi non chiamarono con altro nome questo Regno, che con quello di Puglia, siccome, oltre di molti altri, può scorgersi in Giovanni Boccaccio, il quale scrivendo ne' tempi del Re Roberto e di Giovanna I, non chiamò mai questo Regno di Napoli, ma sempre di Puglia.

I. Del Tribunale della Gran Corte stabilito in Napoli.

L'essersi questo Tribunale stabilito in Napoli, non solo si dee alla residenza di Carlo I d'Angiò in questa città, non molto più a questa divisione del Regno di Sicilia, la quale obbligò così lui, come gli altri Re suoi successori a mantenerlo quivi. Non è, che questo Tribunale riconoscesse la sua istituzione da Carlo o da Federico II, siccome si diedero a credere alcuni, ma come si è veduto nell'undecimo libro di quest'Istoria, quando si favellò del Gran Giustiziere, fu introdotto da' Normanni. Federico per mezzo di molte sue Costituzioni lo innalzò, e stese molto la giurisdizione, costituendolo supremo sopra tutti gli altri: siccome, imitando i suoi vestigi, fecero poi gli altri Re della Casa d'Angiò. Prima, oltre del Gran Giustiziere suo Capo, componevasi di quattro Giudici; ma Federico v'aggiunse poi l'avvocato, ed il Procurator fiscale, il M. Razionale, molti Notai ed altri Ufficiali minori. Si agitavano in questo, non solo le cause civili e criminali, ma anche le Feudali, delle Baronie, dei Contadi e de' Feudi Quaternati, le liquidazioni d'istromenti; e tutte le cause degli altri tribunali inferiori, e de' Giustizieri delle province, si portavano a quello per via d'appellazione, anche quelle delegate dal Re. Erano sottoposti alla sua giurisdizione tutti i Conti, tutti i Baroni e tutte le persone del Regno. Poteva anche conoscere de' delitti di Maestà lesa, e di tutte le cause più gravi e rilevanti dello Stato.

I Re angioini gli diedero anche per mezzo de' loro Capitoli più regolata e stabil forma: e fra gli altri Carlo II nel 1306, mentr'era Gran Giustiziere Ermengano di Sabrano Conte d'Ariano, mandò al medesimo molti altri Capitoli, co' quali gli diede norma più particolare, come dovesse reggere il suo Ufficio, mostrandogli quanto quello fosse sublime, ed in quante cause potesse stendere la sua giurisdizione.

Reggendosi questo Tribunale dal Gran Giustiziere, perciò veniva anche chiamato M. Curia Magistri Justitiarii il quale prima avea la facoltà di destinar egli il suo Luogotenente, ovvero Reggente, che in sua vece lo reggesse: la qual prerogativa fu da poi tolta al Gran Giustiziere, ed attribuita a' Vicerè, siccome ora costumasi.

Napoli adunque resasi più cospicua sopra l'altre del Regno, anche per cagion di questo Tribunale, il quale tirando a se per via d'appellazione tutte le cause del Regno, e dove trattavansi le più rilevanti de' Baroni e de' Conti, doveva per necessità renderla più frequentata e grande. Ma con tutto che per la residenza de' Re angioini fossesi un tribunale così augusto stabilito in Napoli, non s'estinse perciò l'altro più antico che vi era del Capitano. Il Capitano di Napoli avea la sua Corte composta da suoi particolari Giudici, la quale amministrava giustizia a' cittadini napoletani ed a suoi Borghesi. Si stendeva ancor la sua giurisdizione nella città di Pozzuoli; ond'è, che nei Registri di questi Re franzesi, si leggano alcuni che furono Capitani di Napoli e di Pozzuoli, come Aymericus de Deluco Miles Capitaneus Neapolis, et Puteolis. E ne' tempi del Re Roberto ancor si legge Roberto di Cornai Capitano di Napoli e di Pozzuoli. Era creato a dirittura dal Re, e perciò non poteva il Reggente della Gran Corte impedire, che non esercitasse la sua giurisdizione in questi luoghi. Così leggiamo a' tempi di Carlo II, che Francesco d'Ortona Capitano ottenne dal Re, che il Reggente della Gran Corte non l'impedisse a poter esercitare la sua giurisdizione, anche nella città di Pozzuoli.

Di questa Corte del Capitano di Napoli sin da' tempi di Carlo I d'Angiò, ne' quali come si è altrove rapportato, vi fu Giudice il famoso Marino di Caramanico, abbiamo ne' registri di questi Re franzesi spessa memoria. Nel registro del Re Carlo II dell'anno 1298 si legge una sua carta dirizzata Capitaneo, et universis hominibus Civitatis Neap. ec . E ne' registri dello stesso Re dell'anno 1302 e 1303 si legge essersi scelta la Casa de' Fellapani nella Piazza di Portanova, che era allora quasi in mezzo della città, per reggersi questa Corte; dalla quale fu denominata la Chiesa di San Giovanni a Corte, come narra il Summonte: ancorchè il Tutini creda, che questa Chiesa ritenga tal nome dal Tribunale della G. Corte, che dice essersi in que' tempi in quella contrada eretto. Nel tempo di Carlo III pure della medesima si ha memoria, leggendosi una carta rapportata dal Tutini di questo Re, dove drizza un suo ordine; Magistro Justitiario Regni Siciliae, et Judicibus M. Curiae Consiliariis nec non Capitaneo Civitatis Neap. ec. Fassene anche menzione negli ultimi anni del Regno degli Angioini; poichè la Regina Giovanna II ne' suoi Riti della G. Corte della Vicaria ne favella. Nè sentendosi da poi più di quella parlare, crede il Tutini, che questa Corte rimanesse estinta ne' tempi de' Re aragonesi ond'è, che ora il Tribunal della Gran Corte abbia la conoscenza delle sue cause, la quale erasi negli ultimi tempi degli Angioini molto estenuata, perchè non gli era rimasa, se non la conoscenza delle cause criminali, nè poteva procedere nella liquidazione degli stromenti, come si vede da Riti della Regina Giovanna II, donde si convince l'errore di Prospero Caravita , il quale credette, che siccome nella Gran Corte presideva il gran Giustiziere, così nella Corte della Vicaria, prima che questi due Tribunali s'unissero, presideva questo Capitano; poichè la Corte del Capitano di Napoli era tutta altra dalla Corte della Vicaria, della quale saremo ora a trattare.

§. II. Della Corte del Vicario.

La Corte del Vicario, detta comunemente Vicaria; bisogna distinguerla e separarla non meno dalla Corte del Capitano di Napoli, che dalla Gran Corte, così se si riguarda l'origine, come le persone, che le componevano, e le loro preminenze. Il Tribunale della Gran Corte è più antico, come quello, che riconosce la sua istituzione da' Normanni. La Corte del Vicario ricevè i suoi principii da Carlo I d'Angiò, ma la sua forma e perfezione l'ebbe da Carlo II suo figliuolo. Errano perciò il Frezza ed il Mazzella, che credettero questo Tribunale essere stato istituito dal Re Roberto figliuolo di Carlo II.

L'origine di questo nuovo Tribunale deve attribuirsi alle moleste cure, ed a' continui travagli, ne' quali fu Carlo I intrigato, da poi che vide la sua fortuna mutar aspetto, e da prospera, che l'era sempre stata, farsi poi avversa: quando voltandogli la faccia, gli fe' vedere ribellanti i Popoli, e perdere in un tratto la Sicilia, ed intrigarsi perciò con nuove guerre col Re Pietro d'Aragona suo fiero nemico e competitore, che glie la involò. Percosso da così gran colpo Carlo, che non fece per ricuperarla? mosse tutte le sue forze con grandi apparati di guerra contro i Siciliani, ma sempre invano: strinse d'assedio Messina; ma costretto ad abbandonarla, va in Roma, ove altamente si querela col Papa del Re Pietro, chiamandolo traditore, e mancator di fede. Rimprovera colà l'Ambasciadore dell'Aragonese, e lo chiama a particolar tenzone. Accettata la disfida da Pietro, si stabilisce il luogo da battersi, e si destina la città di Bordeos in Francia, ch'era allora tenuta dal Re d'Inghilterra.

Dovendo Carlo adunque imprendere sì lungo viaggio, coll'incertezza se mai sopravvivesse a sì pericolosa e grande azione, perchè il Regno di Puglia, che era rimaso sotto la sua ubbidienza, e seguendo forse l'esempio della vicina Sicilia, per la sua assenza, non pericolasse, pensò d'eleggere il Principe di Salerno suo primogenito, e successore per Vicario del Regno, con assoluto ed independente imperio, dandogli tutta la sua autorità regia per governarlo in sua assenza. Gli assegnò ancora i più gravi Ministri, ed i più alti Signori, perchè assistessero al suo lato per Consiglieri nelle deliberazioni più importanti della Corona. Ed il Principe, come savio, seppe così bene valersi di tanta autorità, che riordinò il Regno in miglior forma, stabilendo, mentr'era Vicario, più Capitoli, de' quali a suo luogo farem parola, pieni di somma prudenza, e benignità verso i Popoli di queste nostre province.

Per questa nuova dignità di Vicario, e per gli Ufficiali destinati al lato del Principe per suo consiglio, surse questa nuova Corte, detta perciò Curia Vicarii : maggiore e più maestosa dell'altra, che vi era della Gran Corte; poichè la Gran Corte era rappresentata dal M. Giustiziere uno degli Ufficiali della Corona, che n'era Capo; ma questa rappresentava la persona del Primogenito del Re, come Vicario Generale del Regno, di cui egli era Capo: ciocchè certamente era di maggiore dignità e preminenza. Quindi la preminenza, che oggi ritiene il Tribunale della Gran Corte della Vicaria di dar la tortura a' rei dal processo informativo, la ritiene perchè a quello sta unita la Corte del Vicario, poichè altrimenti la sola gran Corte non potrebbe darla.

Ma la Corte del Vicario, in tempo di Carlo I, fu solamente adombrata, e ne' suoi primi delineamenti; siccome furono quasi tutte le cose di Carlo, che dal suo successore furono poi ridotte a perfezione.

Carlo II suo figliuolo le diede forma più nobile, e maggiore stabilimento, per una occasione, che bisogna qui rapportare. Avendo questo Principe promesso nelle Capitolazioni della pace fatta per la sua scarcerazione, di presentarsi di nuovo prigione, nel caso che Carlo di Valois non volesse rinunziare l'investitura del Regno d'Aragona; vedendo differita tal rinunzia, deliberò passare in Francia a stringere quel Re, e suo fratello a farla, con fermo proponimento di ritornare in carcere, quando non avesse potuto ciò ottenere. Dovendo dunque intraprender questo viaggio creò nell'anno 1294 Vicario Generale del Regno Carlo Martello suo primogenito, come si legge nel libro dell'Archivio dell'anno 1294. Ed avendo differita la partenza per Francia, portatosi a Roma per l'elezione del nuovo Pontefice, da questa città nel mese d'aprile dell'anno seguente 1295 mandò a Carlo Martello una più esatta istruzione del reggimento di questa Corte, destinandogli i Consiglieri e tutti gli altri Ufficiali, de' quali dovea comporsi: donde si raccoglie ancora la preminenza di questo Tribunale; poichè anche alcuni Ufficiali supremi della Corona furono destinati per Consiglieri Collaterali del Vicario. Ed in prima fu trascelto Filippo Minutolo Arcivescovo di Napoli, quello stesso, di cui il Boccaccio ragiona in una delle sue Novelle, Giovanni Monforte Conte di Squillaci Camerario, Raimondo del Balzo figliuolo del Conte d'Avellino, Gotifredo di Miliagro Senescallo, Guglielmo Stendardo Marescallo, Rainaldo de Avellis Ammiraglio, e Guido di Alemagna, e Guglielmo de Pontiaco Militi. Tommaso Stellato di Salerno Professore di Legge civile, e Maestro Razionale della Gran Corte, Andrea Acconciajoco di Ravello Professore di legge civile, e Viceprotonotario del Regno; e Fr. Matteo di Roggiero di Salerno, e M. Alberico Cherico, e familiare del Re. Prescrissegli ancora il modo da spedire gli affari appartenenti a' loro Uffici, distribuendo a ciascuno ciò ch'era della sua incumbenza, come si legge nel suo diploma istromentato in Roma per mano di Bartolommeo di Capua, e rapportato non men dal Chioccarelli, che dal Tutini nelle loro opere.

Questo medesimo istituto mantennero gli altri Re angioini suoi successori; e Carlo II istesso, partito che fu Carlo Martello per Ungheria a prender la possessione di quel Regno, elesse per Vicario Generale del Regno Roberto altro suo figliuolo. Roberto innalzato al soglio, fece suo Vicario Carlo Duca di Calabria suo unigenito, del quale come Vicario abbiamo più Capitoli, ed una Costituzione fra' Riti della Gran Corte. E negli ultimi tempi del Regno loro leggiamo ancora, la Regina Isabella essere stata creata Vicaria del Regno dal Re Renato suo marito, la quale nell'anno 1436 dirizzò una sua lettera a Raimondo Orsino Conte di Sarno Giustiziere del Regno, ed al Reggente della Gran Corte della Vicaria, che si legge tra' Riti della medesima.

Fu ancora lor costume, che i Vicari in caso d'assenza, o altro impedimento, solevano eleggere loro Luogotenenti, chiamati Reggenti, affinchè attendessero all'amministrazione e governo di questa Corte, della quale erano Capi, e perchè maggiormente si veda quanto nel Regno degli Angioini si fosse innalzato questo Tribunale, i figliuoli stessi de' Regi non isdegnavano d'essere eletti Reggenti del medesimo. Così leggiamo che tra' figliuoli di Carlo II fu eletto Reggente della Vicaria Raimondo Berlingerio suo quintogenito. E nell'anno 1294 il suddetto Re fece Reggente Pietro Bodino d'Angiò; e nell'anno 1306 Niccolò Gianvilla. Il Re Roberto creò ancor egli vari Reggenti, come nell'anno 1326 Francesco Stampa di Potenza; e nell'anno 1338 Giovanni Spinello da Giovenazzo. La Regina Giovanna I creò ancor ella nell'anno 1369 Gomesio de Albernotiis, detto per ciò Regens Curiam Vicariae, et Capitaneus Generalis Regni Siciliae .

Oscurò pertanto questo nuovo Tribunale del Vicario non poco l'altro della Gran Corte. La Corte del Vicario per li personaggi che la componevano innalzossi sopra tutte l'altre, ed era, come è a noi oggi il Consiglio collaterale del Principe. Così osserviamo che nel Regno de' Normanni, e degli Svevi la Gran Corte era il Tribunal supremo. Nel Regno degli Angioini tenne il campo la Corte del Vicario. Nel Regno degli Aragonesi, il nuovo Tribunale del Sacro Consiglio di S. Chiara oscurò tutti due. E nel Regno degli Austriaci si rese eminente sopra tutti gli altri il Consiglio Collaterale, come si vedrà nel corso di questa istoria.

Questi Tribunali della Gran Corte, e della Vicaria furono lungo tempo divisi, leggendosi ne' medesimi tempi i M. Giustizieri, che reggevano la Gran Corte ed i Vicari, ovvero loro Reggenti, che amministravano quella della Vicaria. Nel tempo istesso di Carlo II abbiamo Ermengano di Sabrano Giustiziere della Gran Corte, e Niccolò di Gianvilla Reggente della Vicaria ed in tutte le scritture di questi tempi de' Re Angioini osserviamo d'altra maniera espressi i Reggenti di Vicaria, e d'altra i M. Giustizieri della Gran Corte. Così di coloro preposti alla Corte del Vicario, leggiamo; Regens Curiam Vicariae. Degli altri: In quo hospitio M. Curiae Magistri Justitiarii Regni; regebatur et regitur. In breve la Gran Corte era chiamata: Curia Magistri Justitiarii. Quella del Vicario: Curia Vicarii, seu Vicariae.

Quando questi Tribunali si fossero uniti e ridotti in uno, e chiamato perciò la Gran Corte della Vicaria, non è di tutti conforme il sentimento. Camillo Tutini credette, che questa unione si fosse fatta da Carlo I, ma va di gran lunga errato; poichè tanto è lontano che fosse stato egli autore di quest'unione, che appena possiamo riconoscerlo per istitutore della Corte del Vicario, avendocene sol egli dati i primi principii e delineamenti. Carlo II suo figliuolo ancora non è da dirsi, che gli unisse, perchè egli diede forma e perfezione alla Corte del Vicario, e la rese eminente anche sopra la Gran Corte, per i personaggi dei quali volle che si componesse; e nelle scritture degli altri Re angioini suoi successori, sovente quando fassi memoria di questi Tribunali, leggiamo l'uno essere chiamato Curia M. Justitiarii, e l'altro Curia Vicarii. Per questa ragione alcuni credettero, che questa unione non si fosse fatta nel Regno degli Angioini; e Prospero Caravita credette, che a' tempi della Regina Giovanna II questi Tribunali fossero ancora divisi. Altri dissero, che tal unione seguisse negli ultimi tempi d'Alfonso I d'Aragona, il quale avendo istituito il nuovo Tribunale del S. C. unì insieme questi Tribunali, che chiamò della Gran Corte della Vicaria, come tenne il Toppi. Ma più verisimile sarà il dire, che questa unione non si facesse in un subito. L'origine d'essersi tratto tratto questi due Tribunali uniti, e la cagione di ciò, bisognerà riportarla fin a' tempi di Carlo II verso l'anno 1306. Maggiori occasioni di tal unione si diedero dopo il vicariato del Duca di Calabria figliuolo di Roberto, ma assai più nel Regno di Giovanna II onde negli ultimi tempi d'Alfonso I Re d'Aragona fu l'unione perfezionata, e di due Tribunali se ne formò un solo.

Chi vi diede la prima mano fu l'istesso Carlo II poichè avendo egli, come si disse, nell'anno 1306 formati alquanti capitoli intorno all'amministrazione dell'ufficio di G. Giustiziere, che drizzò ad Ermengano de Sobrano M. Giustiziere del Regno di Sicilia, fra l'altre cose, che in quelli costituì, fu di dar la cognizione al M. Giustiziere di tutte le cause, delle violenze, ingiurie, delitti e di tutto ciò che s'apparteneva alla Corte del Vicario, e che a lui potesse ricorrersi, siccome Robertus primogenitus noster Dux Calabriae, nosterque Vicarius Generalis posset adiri. Essendosi adunque fra di lor confuse le cognizioni e le preminenze; fu cosa molto facile in decorso di tempo farsi questa unione, e congiungersi insieme queste due Corti. Ma dopo il vicariato del Duca di Calabria figliuolo di Roberto, la divisione fu riputata più inutile; poichè non leggendosi dopo lui essersi creati altri Vicari, se non che, negli ultimi periodi del Regno loro, si legge costituita Vicaria del Regno la Regina Isabella dal suo marito Renato, avvenne, che tal separazione fosse riputata inutile, potendosi gli affari di questi due Tribunali spedire con più facilità ridotti in uno. Poi la Regina Giovanna II volendo per mezzo de' suoi riti, riformare queste due Corti, riputò meglio congiungerle insieme; onde avvenne, che il gran Giustiziere ch'era capo della Gran Corte a' tempi de' Normanni, unendosi ora questi Tribunali, ne venne anche egli ad esser capo di questo altresì. Quindi è, che tutte le provvisioni ed ordini, che dal Tribunale della Gran Corte della Vicaria si spediscono, tanto per Napoli, quanto per tutto il Regno, sotto il titolo di gran Giustiziere vengono pubblicate.

Da ciò nacque ancora, che dandosi al solo gran Giustiziere la soprantendenza di queste due Corti, siccome poteva egli crear il Luogotenente, e Reggente per regger la sua Gran Corte, così ancora deputava egli quello stesso per Reggente della Corte della Vicaria: unendo queste due dignità ed uffici in una sola persona che vi destinava, de' quali Reggenti, insino ai suoi tempi, Niccolò Toppi tessè lungo catalogo.

E quindi avvenne ancora, che volendo la Regina Giovanna II riformare e ristabilire i riti ed osservanze di quelle, trovando ne' suoi tempi, che scambievolmente comunicavansi infra d'esse tutta la loro autorità e cognizione, con una sola determinazione providde al ristabilimento e buono governo ed amministrazione delle medesime.

Ed è da notare, che quantunque i riti, che questa Regina ordinò, fossero stabiliti per lo miglior governo ed amministrazione di questo Tribunale, componendosi di due Corti, perciò viene da lei nominato ora con singolar nome di sua Corte o Gran Corte di Vicaria, ed ora di Corti in plurale. Così nel proemio disse: In nostris Magnae et Vicariae Curiis. E nel primo rito: In praedictis nostris Magnae, et Vicariae Curiis, et qualibet ipsarum. Ed altrove Judices ipsarum Curiarum . Ed è notabile ancora, che questa Regina ne' privilegi che spedì a' Napoletani nell'anno 1420 che son registrati tra' riti suddetti, volendo che di quelli potessero valersi in tutte le Corti di Napoli, disse: Tam scilicet Magna Curia Domini Magistri Justitiarii Regni Siciliae, seu ejus Locumtenentis; ac Regentis Curiam Vicariae; quam Capitaneorum, vel aliorum habentium merum, et mixtum Imperium etc. volendo denotare componersi questo Tribunale di due Corti, di quella del M. Giustiziere e dell'altra della Vicaria. E la Regina Isabella creata Vicaria dal Re Renato suo marito, drizzando, come si disse, nell'anno 1436 una sua lettera, che pur leggiamo tra quei riti agli Ufficiali di questo Tribunale, pur disse: Raymondo de Ursinis etc. Magistro Justitiario Regni Siciliae, et ejus Locumtenenti: Nec non Regenti Magnam Curiam nostrae Vicariae.

Donde si convince l'errore d'alcuni, e fra gli altri del Reggente Petra, i quali leggendo ne' riti della Gran Corte della Vicaria fatti compilare dalla Regina Giovanna II chiamarsi questo Tribunale ora in dual numero, ed ora in singulare, si diedero a credere, che nel tempo, che questa Regina ordinò la Compilazione, erano queste Corti separate; quando poi fu quella ridotta a fine, erano già unite; onde perciò nei primi riti si nominano in dual numero, e negli ultimi in singulare. Ciò che sarebbe far gran torto alla diligenza, ed accortezza di que' Giureconsulti, de' quali si valse la Regina per quella compilazione, i quali raccolti ed ordinati che l'ebbero, gli diedero fuori tutti insieme in un volume; e sarebbe stata grande loro trascuraggine, se nel principio avesser separate queste Corti, e nel fine l'avesser congiunte. Oltre che non meno la Regina Giovanna II nel privilegio conceduto a' Napoletani, spedito negli ultimi anni del suo Regno, e posto nel fine di que' riti, che la Regina Isabella, che visse dopo Giovanna, separò queste due Corti nel tempo, che il Reggente Petra le vuole unite, drizzando quella sua carta non meno al gran Giustiziere e suo Luogotenente, che al Reggente della Vicaria. Erano adunque queste Corti separate in se medesime, ma congiunte insieme a questi tempi, facendo un solo Tribunale, di due Corti composto.

Nel Regno poi d'Alfonso I si tolse affatto così nelle scritture, come nel parlare ogni vestigio di divisione, e l'unione si rese perfetta, onde da poi non si nominò più in numero di più, ma fu riputato un solo Tribunale; e poichè era composto di due Corti, fu chiamato perciò con un sol nome, Tribunale della Gran Corte della Vicaria.

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