CAPITOLO IX.

De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano.

Le costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando da Adriano infino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i Principi, che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella, che Papirio Giusto fece delle costituzioni di Vero, e d'Antonio; questo celebre G. C. del quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle Pandette, fiorì ne tempi di Settimio Severo, e le costituzioni di questi due fratelli compilò; partendole in venti libri. Giacomo Labitto in quella sua opera ingegnosa, e molto utile, dell'Indice delle leggi, fa un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria, che se ne fosse fatta altra nei tempi, che seguirono, se non quelle due di Gregorio e d'Ermogeniano, Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro presero il nome i due Codici Gregoriano, ed Ermogeniano. In questi due Codici furon raccolte le costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano Imperadore fino a' tempi di Costantino: poichè nel Codice Gregoriano si riferisce una costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell'anno 296, dieci anni prima dell'imperio di Costantino. Questi due Giureconsulti si proposero l'istessa epoca, e ne' loro Codici amendue raccolsero le costituzioni indistintamente di quelli Principi, che da Adriano fino a Costantino M. ressero l'Imperio, come è manifesto dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo Gottifredo notato d'error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna, come fecero, ma bensì Gregorio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.

Credette Giacomo Gottifredo non fuor di ragione, che intanto questi Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una certa nuova giurisprudenza per quel celebre suo Editto perpetuo, che stabilì, la cui materia ed ordine, servì per cinosura ed archetipo della giurisprudenza; e che fu il corpo più nobile della legge de' Romani, e Capo della giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. E forte indizio n'è, che Ermogeniano istesso ne' libri epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguire l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano singolare e notabile la forma, che diede per l'amministrazione degli uffici pubblici e palatini, e della milizia parimente, la qual forma fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il Giovane fu all'intutto variata e mutata, e prese la giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò, che suspica Gotifredo, che questi Codici, quando si pervenne all'età di Costantino, e de' suoi figliuoli Imperadori cristiani, si fossero continuati da questi Giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro, e da altri cristiani Imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e dei suoi figliuoli, fossero pur anche gentili, con assai forti congetture ce n'assicura il lodato Gotifredo.

Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio, e da Ermogeniano: parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gotifredo possa persuaderne a credere, che fossero stati scritti per privata autorità. Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, che l'autorità di questi Codici fu grandissima; e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che gli Avvocati, e gli Scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora, degl'interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche costituzione. Di essi valevasi S. Agostino, come è manifesto nel lib. 2. ad Pollentium; ove s'allega del Codice Gregoriano una costituzione d'Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano. De' medesimi ancora si servì l'Autore della collazione delle leggi Mosaiche colle romane, che secondo Freero, e Gotifredo fiorì nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istessa età di Cassiodoro: si allega da costui una costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel lib. 5. de nuptiis; parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice; e dell'istesso Codice Gregoriano se ne rapporta un'altra, con notarsi ancora il Consolato di Diocleziano nell'anno 296. Se ne servì parimente l'Autore di quell'antica consultazione, che serbata dall'ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l'industria di Cujacio fra le sue, citandosi del Codice Ermogeniano la l. 2. de Calumniatoribus: se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio, ovvero breviario di essi si servirono dappoi, oltre all'Autore della suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie, e certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che pur le dobbiamo alla diligenza di Cujacio.

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il Giovane, avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci toccherà favellare.

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